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Document C2005/296/07

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 ottobre 2005 , nel procedimento C-458/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (Appalti pubblici — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici — Concessione di servizi — Gestione di parcheggi pubblici a pagamento)

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/4


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    13 ottobre 2005

    nel procedimento C-458/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (1)

    (Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici - Concessione di servizi - Gestione di parcheggi pubblici a pagamento)

    (2005/C 296/07)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-458/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia), con decisione 23 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2003, nella causa tra Parking Brixen GmbH e Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di Sezione, K. Schiemann, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    L'attribuzione, da parte di un'autorità pubblica ad un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve come corrispettivo le somme versate dai terzi per l'utilizzo del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici servizi a cui non è applicabile la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

    2)

    Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano a che un'autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione di un'azienda speciale della detta autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale dev'essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all'estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente.


    (1)  GU C 7 del 10.1.2004.


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