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Document C2005/271/49

Causa T-341/05: Ricorso presentato l'8 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee

GU C 271 del 29.10.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/25


Ricorso presentato l'8 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-341/05)

(2005/C 271/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. D. Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullamento dell'inclusione di Ceuta e Melilla nella categoria L 01 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è diretto contro il regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in quanto esclude totalmente Ceuta e Melilla dalle destinazioni ammissibili agli effetti della restituzione all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari. Siffatta esclusione risponderebbe all'obiettivo di porre termine a talune operazioni commerciali irregolari, consistenti nell'esportare verso detti due luoghi determinati prodotti, riscuotendo la corrispondente restituzione, per, previa trasformazione, importarli nuovamente nel territorio comunitario senza versare alcun dazio doganale.

A sostegno delle sue conclusioni, lo Stato ricorrente adduce quanto segue:

Violazione dell'art. 31.3 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotto lattiero-caseari (2), in quanto la misura controversa non è giustificata da alcun motivo contemplato da detto articolo, oppure, in subordine, perché è basata su fatti non provati.

Violazione dell'art. 31.2 dello stesso testo normativo, per il fatto di non aver preso in considerazione la natura del prodotto. Al riguardo si afferma che, anche ammettendo che l'eliminazione della frode potesse giustificare la soppressione delle restituzioni per una particolare destinazione, la misura è stata adottata prendendo in considerazione soltanto la destinazione dell'esportazione, colpendo indiscriminatamente tutti i prodotti la cui esportazione a Ceuta e Melilla godeva di restituzione. Si afferma del pari come violazione della stessa disposizione la discriminazione fra produttori che sarebbe causata dalla misura impugnata.

Violazione del principio di non discriminazione.

Esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.


(1)  GU L 154, del 17.6.2005, pag. 10.

(2)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 48.


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