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Document C2005/271/25
Case C-298/05: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Münster by order of that court of 5 July 2005 in Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt
Causa C-298/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt
Causa C-298/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt
GU C 271 del 29.10.2005, p. 14–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 271/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt
(Causa C-298/05)
(2005/C 271/25)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 5 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, il Finanzgericht Münster, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE, e l'art. 73 B-D, del Trattato CE, divenuto artt. 56-58 CE, ostino alle disposizioni dell'art. 20, nn. 2 e 3, dell'Aussensteuergesetz (legge sulla tassazione all'estero) (AStG), nella versione risultante dal Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz (legge sull'armonizzazione fiscale e sulla lotta alle frodi) del 21.12.1993 (BGBl 1993 I, pag. 2310), ai cui sensi i redditi da capitale dello stabilimento estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile in Germania, che sarebbero imponibili come redditi da partecipazione passiva se lo stabilimento fosse una società straniera, non sono soggetti alla doppia imposizione in virtù non già di un'esenzione dalla tassazione nazionale, bensì della deduzione dell'imposta assolta all'estero, e ciò nonostante la convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio dell'11.4.1967».