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Document C2005/243/07
Case C-268/05 P: Appeal brought on 27 June 2005 by Giorgio Lebedef against the judgment delivered on 12 April 2005 by the First Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in Case T-191/02 between Giorgio Lebedef and the Commission of the European Communities
Causa C-268/05 P: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005
Causa C-268/05 P: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005
GU C 243 del 1.10.2005, p. 5–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/5 |
Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005
(Causa C-268/05 P)
(2005/C 243/07)
lingua processuale: il francese
Il 27 giugno 2005 il sig. Giorgio Lebedef, rappresentato dagli avv. G. Bouneou ed F. Frabetti, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, G. Lebedef contro Commissione delle Comunità europee
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
Annullare la sentenza del Tribunale 12 aprile 2005, nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg — Lussemburgo, rappresentato dagli avv. G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, con cui quest'ultima ha denunciato l'accordo-quadro 20 settembre 1974, ha riadottato le norme esecutive concernenti i livelli, l'organo e le procedure di concertazione convenute tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e di categoria e l'amministrazione della Commissione il 19 gennaio 2000, ha confermato l'accordo del 4 aprile 2001 riguardante le risorse a disposizione della rappresentanza del personale, ha confermato le disposizioni riguardanti lo sciopero che compaiono all'allegato I dell'accordo-quadro 20 settembre 1974, ha invitato il vicepresidente della Commissione, sig. N. Kinnock, a negoziare con le organizzazioni sindacali e di categoria e a proporre l'adozione da parte del collegio prima della fine del mese di marzo 2002 un nuovo accordo-quadro e ad includere nella serie di modifiche dello statuto che devono dar luogo alla concertazione con le organizzazioni sindacali e di categoria una modifica che prevede la possibilità di adottare un regolamento elettorale mediante referendum organizzato presso il personale dell'Istituzione e, per quanto necessario, una domanda di annullamento della lettera del sig. Kinnock del 22 novembre 2001, inviata al presidente di ciascun sindacato e intesa a comunicare ad essi la decisione di chiedere alla Commissione di risolvere il 5 dicembre 2001 l'accordo-quadro 20 settembre 1974, summenzionato, e di adottare numerosi punti di cui sopra, nonché una domanda di annullamento della decisione del sig. E. Halskov del 6 dicembre 2001, recante rifiuto di concedere un ordine di missione al ricorrente per partecipare alla riunione di concertazione del 7 dicembre 2001 sul «pacchetto globale dei progetti di modifica dello statuto».
Motivi di ricorso e principali argomenti:
A sostegno della domanda di annullamento della sentenza impugnata, il ricorrente contesta il punto 4, paragrafi 96–103, della sentenza, per quanto concerne, in particolare, la ricevibilità della «(…) domanda di annullamento della decisione 5 dicembre 2001 in quanto adotta norme esecutive e nei limiti in cui queste ultime negano al ricorrente diritti che ad esso derivano dall'accordo 4 aprile 2001».
Le norme esecutive, nei limiti in cui escludono dall'organo di concertazione il sindacato rappresentato dal ricorrente, compromettono la situazione di quest'ultimo sottraendogli diritti individuali derivanti dalla sua posizione di rappresentante sindacale in seno a tale organo (v., in questo senso, sentenza 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union Syndicale/Corte dei Conti, Racc. pag. 1045, e sentenza 14 luglio 1998, causa T-42/97, Lebedef/Commissione, Racc. PI pag. I-A-371 e II-1071, punti 18-21). Di conseguenza, le norme operative danneggiano il ricorrente e fanno sorgere a suo vantaggio un interesse ad impugnarle per ottenerne l'annullamento.
Tale conclusione non è infirmata dalla giurisprudenza consolidata nelle sentenze del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pag. I-A-159 e II-511, punti 82 e 86) e 15 luglio 1994, cause riunite T-576/93 — T-582/93, Browet e a./Commissione (Racc. PI pag. I-A-191 e II-619, punto 44). Infatti le situazioni in questione nelle controversie che hanno avuto esito in queste sentenze si distinguono dalla causa in esame in quanto, in questa, i diritti del ricorrente derivano direttamente dalla Norme sulle risorse e, sebbene siano attribuiti per facilitare la partecipazione del suo sindacato alla concertazione, essi rientrano nell'ambito del contenzioso statutario nei limiti in cui interessano direttamente la sua specifica situazione giuridica.
Nella sentenza impugnata, con riferimento alla questione della ricevibilità, il Tribunale accetta di fatto che A&D (il sindacato del ricorrente) non sia rappresentativo. Il ricorrente contesta questa posizione poiché le Norme esecutive non esaminano obiettivamente la rappresentatività di OSP e vi è un errore manifesto nella valutazione comparativa di tale rappresentatività. Inoltre, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di rispetto dei diritti della difesa, di obbligo di motivazione e di divieto di procedimento arbitrario nonché l'art. 24 bis dello Statuto sono stati violati.