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Document C2005/243/04

Causa C-299/05 P: Ricorso del sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e del sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee

GU C 243 del 1.10.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/2


Ricorso del sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e del sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-299/05 P)

(2005/C 243/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 maggio 2005 il sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e il sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentati dai sigg. M. Muller, E. Grieves, barristers, e dalla sig.ra J. Peirce, solicitor, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02 (1), Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto dell'organizzazione già conosciuta col nome di PKK;

2.

Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Serif Vanly per conto dell'organizzazione già conosciuta col nome di KNK;

3.

Disporre in ordine alle spese del procedimento relativo alla ricevibilità.

Motivi e principali argomenti:

Il primo ricorrente impugna l'ordinanza per i seguenti motivi:

Si fa presente che l'ordinanza è erronea in quanto il Tribunale di primo grado aveva già ammesso che il primo ricorrente esisteva ed era in possesso della necessaria capacità di agire, di nominare legali rappresentanti e di difendersi in giudizio. Alla luce dei documenti, il mandato del primo ricorrente era pienamente conforme all'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che disciplina tale materia. Il mandato di cui sopra non è stato contestato dal convenuto né dal Tribunale, conformemente alle normali regole che disciplinano il conferimento di un valido mandato, quando questo ha trasmesso il ricorso al convenuto.

L'eccezione del convenuto in merito alla capacità d'agire, legata all'asserita dissoluzione del PKK, è contraria all'art. 114, n. 1 (già art. 91) del regolamento di procedura in quanto entra nel merito del ricorso. In sostanza, l'eccezione non avrebbe dovuto essere esaminata nell'ambito della verifica della ricevibilità.

Analogamente, la decisione del Tribunale sulla capacità d'agire, derivante da una valutazione provvisoria dello stato di dissoluzione del primo ricorrente, rappresenta, di fatto, una decisione irregolare su una questione di merito, che non avrebbe dovuto essere assunta in tale fase del procedimento. Una decisione di tal genere contraddice l'indicazione del Tribunale secondo cui «l'effettiva esistenza del PKK» rappresenta una questione di merito che non va affrontata nell'ambito dell'esame della ricevibilità.

L'interpretazione del Tribunale in ordine allo stato di dissoluzione del primo ricorrente è comunque erronea. Un'attenta lettura della dichiarazione del sig. Ocalan non conferma che il PKK sia dissolto a tutti gli effetti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di contestare la proscrizione.

Anche qualora il Tribunale avesse avuto ragione nell'interpretare la situazione del primo ricorrente basandosi, in conclusione, su un'incondizionata dichiarazione di dissoluzione, si fa presente che la questione dei diritti residui, incluso il diritto ad un effettivo rimedio giurisdizionale per contestare la proscrizione, rimaneva aperta quale questione di merito da affrontarsi in una fase successiva.

Si sottolinea inoltre che i criteri del Tribunale in materia di ricevibilità, ivi compresa la «capacità d'agire» e la verifica dell'«interesse diretto e individuale» sono troppo restrittivi in casi riguardanti l'esercizio delle libertà fondamentali. In particolare, i criteri rigidi e restrittivi applicati dal Tribunale violano gli artt. 6, 13 e 34 della Convenzione europea sui diritti umani e sulla relativa giurisprudenza in materia di legittimazione ad agire.

Inoltre, a prescindere dai criteri applicabili, risulta oppressivo, sproporzionato e contrario alle norme del diritto naturale il fatto che un tribunale neghi totalmente l'accesso alla giustizia a un ricorrente, il quale denunci una violazione dei diritti fondamentali, semplicemente in base ad una valutazione provvisoria della situazione del ricorrente stesso.

Il secondo ricorrente afferma che:

Il Tribunale di primo grado ha sbagliato nell'applicare i criteri di ricevibilità e nel basarsi sulla presunzione che il PKK non sia più esistente, dando in tal modo per presupposto un elemento sostanziale al fine di risolvere la questione della ricevibilità.


(1)  GU C 143 dell'11.6.2005, pag. 34


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