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Document C2005/243/03

Causa C-197/05 P: Ricorso proposto il 4 maggio 2005 dalla Energy Technologies ET SA contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-445/04, tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

GU C 243 del 1.10.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/2


Ricorso proposto il 4 maggio 2005 dalla Energy Technologies ET SA contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-445/04, tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

(Causa C-197/05 P)

(2005/C 243/03)

lingua di procedura: l'inglese

Il 28 febbraio 2005, la Energy Technologies ET SA, con sede in Friburgo (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra A. Boman, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-445/04 (1) tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata e rinviare il procedimento all'esame del Tribunale di primo grado;

2.

accordare un nuovo termine di sei mesi affinché possa valutare la necessità di far valere nuovi argomenti ed eventualmente di presentare una perizia;

Motivi e principali argomenti:

Con la sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso in quanto la Energy Technologies ET SA non sarebbe stata rappresentata da un avvocato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia.

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia e che non è fondata la constatazione secondo cui essa non era rappresentata da un avvocato ai sensi di tale articolo.


(1)  GU C 182 del 23.07.2005, pag. 36


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