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Document C2005/229/57

Causa T-254/05: Ricorso della Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2005

GU C 229 del 17.9.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/26


Ricorso della Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2005

(Causa T-254/05)

(2005/C 229/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il 6 luglio 2005 la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e. V. Deusche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata, dal sig. T. Schmidt-Kötters, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2005, relativa all'aiuto di Stato N. 260b/2004 — Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto di Stato N 694/2002 — Germania);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 11 febbraio 2005 nel caso C (2005) 379 riguardante l'aiuto di Stato N 260/b/2004 — Germania. Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto compatibile con il Trattato CE la proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto di Stato N 694/2002).

La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 del Trattato CE, in quanto non indica perché il provvedimento presenta dei vantaggi evidenti per l'ambiente. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non esamina gli argomenti sollevati nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di primo grado riguardante la decisione iniziale.

La ricorrente fa altresì valere che la decisione impugnata riguarda una decisione iniziale che è nulla in quanto viola forme sostanziali.

Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione secondo la quale il provvedimento sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), del Trattato CE, si baserebbe su dati di fatto insufficienti.

Infine la ricorrente fa valere che la decisione impugnata svantaggia, senza ragioni obiettivamente giustificate, i materiali isolanti qualificati dalla Commissione come «tradizionali», in particolare i materiali isolanti minerali nonché i materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili, ma che non beneficianti del contrassegno di qualità natureplus. La ricorrente ritiene che la decisione violi il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione e, di conseguenza, i principi fondamentali del diritto comunitario.


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