EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/229/50

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 12 luglio 2005, nella causa T-163/04, Michael Schäfer contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Istanza di restitutio in integrum — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Spese di procedura — Ripartizione)

GU C 229 del 17.9.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/23


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 luglio 2005

nella causa T-163/04, Michael Schäfer contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Istanza di restitutio in integrum - Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Spese di procedura - Ripartizione)

(2005/C 229/50)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-163/04, Michael Schäfer, residente in Bergisch-Gladbach (Germania), rappresentato dall'avv. I. Reese, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e parte interveniente dinanzi al Tribunale: KoKa Verwaltung GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. T.E. Lampel, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 12 dicembre 2003 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI (pratica R 93/2003-2), nella parte in cui statuisce sulla ripartizione delle spese di procedura dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, nonché dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato in data 12 luglio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 del 09.10.2004.


Top