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Document C2005/229/48

    Ordinanza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-98/04: Nuova Agricast Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Termine — Dies a quo — Pubblicazione — Sito Internet»)

    GU C 229 del 17.9.2005, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 229/22


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    15 giugno 2005

    nella causa T-98/04: Nuova Agricast Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

    («Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Termine - Dies a quo - Pubblicazione - Sito Internet»)

    (2005/C 229/48)

    Lingua processuale: l'italiano

    Nella causa T-98/04, Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola, Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA), con sede in Portici, Poli Sud Srl, con sede in Lamezia Terme, Tomasetto Achille Sas di Tomasetto Andrea & C., con sede in Castegnero, Nuova fabbrica utensili diamantati Srl (Nuova Faudi), con sede in Marcellina, Cofra Srl, con sede in Barletta, Lavorazione cuoio e pelli Bieffe Srl, con sede in San Miniato, rappresentate dall'avv. M. Calabrese, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sigg. V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 12 luglio 2000 con cui la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia [aiuto di Stato n. 715/99-Italia (SG 2000 D/105754)], composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 15 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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