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Document C2005/229/31
Judgment of the Court of First Instance of 13 July 2005 in Case T-5/04: Carlo Scano v Commission of the European Communities (Officials — Internal competition — Multiple-choice questions — Refusal by the selection board not to take account of certain questions — Equal treatment — Principle of good administration — Ambit of judicial review — Action for annulment — Action for damages)
Sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 luglio 2005, nella causa T-5/04, Carlo Scano contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno — Quesiti a scelta multipla — Rifiuto della commissione giudicatrice di annullare alcuni quesiti — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Portata del controllo giurisdizionale — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 luglio 2005, nella causa T-5/04, Carlo Scano contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno — Quesiti a scelta multipla — Rifiuto della commissione giudicatrice di annullare alcuni quesiti — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Portata del controllo giurisdizionale — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
GU C 229 del 17.9.2005, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
17.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 229/15 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 13 luglio 2005
nella causa T-5/04, Carlo Scano contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Concorso interno - Quesiti a scelta multipla - Rifiuto della commissione giudicatrice di annullare alcuni quesiti - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Portata del controllo giurisdizionale - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
(2005/C 229/31)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-5/04, Carlo Scano, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. M.-A. Lucas, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/PA/02 per il passaggio dalla categoria B alla categoria A, recante approvazione dei risultati conseguiti dal ricorrente nei test di preselezione nonché diniego di ammissione del medesimo alla prova orale del concorso, nonché diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni confermative successive, dell'elenco dei vincitori di tale concorso nel settore nel quale il ricorrente ha sostenuto le prove e di qualsiasi altra decisione adottata su tale base, e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, nonché dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato in data 13 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |