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Document C2005/229/16

    Causa C-280/05: Ricorso della Commissione europea contro la Repubblica italiana proposto l'11 luglio 2005

    GU C 229 del 17.9.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 229/8


    Ricorso della Commissione europea contro la Repubblica italiana proposto l'11 luglio 2005

    (Causa C-280/05)

    (2005/C 229/16)

    Lingua processuale: l'italiano

    L'11 luglio 2005, la Commissione europea, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2004/800/CE della Commissione del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuti di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (notificata il 1 aprile 2004 con il n. C(2004) 930, G.U. L 352 del 27.11.2004, p. 10) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, e comunque non avendo informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;

    2)

    condannare la Repubblica italiana alle spese sostenute dal Commissione europea.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione della Commissione obbliga l'Italia sopprimere il regime di aiuti di cui all'articolo 1, a prendere «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione» ed a sopprimere «l'erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere della data della presente decisione». Essa deve, inoltre, comunicare alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione, «i provvedimenti presi per conformarvisi».

    Dato che la decisione è stata notificata il 1 aprile 2004 il termine per adempiere è venuto a scadenza il 1 giugno 2004.

    Per quanto attiene all'obbligo di recuperare gli aiuti illegalmente versati, si deve constatare che, allo scadere del termine, la Repubblica italiana non aveva ancora informato la Commissione delle misure prese per conformarsi a questa obbligazione e che le richieste d'informazioni della Commissione sono restate senza risposta.

    Appare evidente che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei prescritti termini le misure necessarie per sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, e comunque non avendo comunicato tali misure, si è resa inadempiente e persiste nella sua inadempienza agli obblighi che le derivano in forza dell'art. 249, quarto comma CE, e degli articoli 2, 3 e 4 della decisione stessa.


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