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Document C2005/217/34

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-141/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (Direttiva 89/48/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere meccanico)

GU C 217 del 3.9.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-141/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (1)

(Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ingegnere meccanico)

(2005/C 217/34)

Lingua di procedura: il greco

Nel procedimento C-141/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nella causa tra Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall'art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l'abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico.

Tale possibilità non può essere subordinata all'omologazione dei titoli dell'interessato da parte delle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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