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Document C2005/217/31

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-107/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

GU C 217 del 3.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-107/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (1)

(Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

(2005/C 217/31)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nel procedimento C-107/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con ordinanza 1o dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'1 marzo 2004, nella causa tra: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come completato, per le produzioni animali, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, doveva essere interpretato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico recassero in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».

2)

Lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 febbraio 2004, n. 392, deve essere interpretato nel senso che, d'ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».


(1)  GU C 94 del 17.4.2004


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