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Document C2005/217/109
Case T-259/05: Action brought on 8 July 2005 by Kingdom of Spain against the Commission of the European Communities
Causa T-259/05: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005
Causa T-259/05: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005
GU C 217 del 3.9.2005, p. 52–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/52 |
Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005
(Causa T-259/05)
(2005/C 217/109)
Lingua processuale: lo spagnolo
L'8 luglio 2005, il Regno di Spagna, con sede a Madrid, rappresentato dal suo agente sig. Miguel Muñoz Pérez, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia» nella parte in oggetto del ricorso; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso viene proposto contro la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia». Gli aspetti di tale decisione che vengono in concreto censurati sono i seguenti:
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imposizione di una rettifica del 100 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000. Per il Regno ricorrente non sussistono le irregolarità che giustificherebbero l'imposizione della detta rettifica, dato che:
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imposizione di una rettifica del 25 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Sotto tale profilo si fa valere:
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imposizione, per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di canapa, di una rettifica del 10 % e di un'altra del 25 % delle spese corrispondenti rispettivamente alle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Su questo particolare si fa valere, come vizio di forma sostanziale, l'inosservanza dell'obbligo di tenere una riunione bilaterale con la Stato membro interessato. In subordine, si fa valere inoltre:
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imposizione, per quanto riguarda gli aiuti compensativi alle banane, di una rettifica del 5 % delle spese corrispondenti alla campagna 2000. In relazione a tale parte del ricorso, la ricorrente nega l'esistenza di irregolarità che giustifichino l'imposizione di una percentuale di rettifica. |
(1) G.U.C.E. L 112 del 3.5.2005, pag. 14.