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Document C2005/217/109

Causa T-259/05: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005

GU C 217 del 3.9.2005, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/52


Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005

(Causa T-259/05)

(2005/C 217/109)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 luglio 2005, il Regno di Spagna, con sede a Madrid, rappresentato dal suo agente sig. Miguel Muñoz Pérez, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia» nella parte in oggetto del ricorso;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia». Gli aspetti di tale decisione che vengono in concreto censurati sono i seguenti:

imposizione di una rettifica del 100 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000. Per il Regno ricorrente non sussistono le irregolarità che giustificherebbero l'imposizione della detta rettifica, dato che:

la rettifica del 100 % delle spese ha un carattere eccezionale non giustificato dalla Commissione;

la relazione dell'OLAF su cui si basa la Commissione è viziata da gravi difetti tecnici che impediscono di estendere le sue conclusioni a tutto il settore del lino in Spagna;

la Commissione non ha tenuto conto dell'azione delle autorità spagnole in questo ambito; e

la Commissione non ha sufficientemente giustificato la portata generale del pregiudizio subito dal bilancio comunitario in conseguenza delle irregolarità esistenti nel sistema di gestione degli aiuti al lino tessile;

imposizione di una rettifica del 25 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Sotto tale profilo si fa valere:

l'esistenza di vizi di forma sostanziale nel procedimento che ha portato all'adozione della rettifica finanziaria, essendosi proceduto a quest'ultima senza che lo Stato membro avesse la possibilità di presentare le informazioni richieste dalla Commissione prima che si tenesse l'obbligatoria discussione bilaterale; e, in subordine,

l'inesistenza di irregolarità che giustifichino la rettifica finanziaria stabilita dato che essa non può basarsi sull'inosservanza degli obiettivi sottostanti all'OCM del lino e della canapa, quando la stessa Commissione riconosce che erano soddisfatte tutte le condizioni formali per la concessione degli aiuti.

imposizione, per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di canapa, di una rettifica del 10 % e di un'altra del 25 % delle spese corrispondenti rispettivamente alle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Su questo particolare si fa valere, come vizio di forma sostanziale, l'inosservanza dell'obbligo di tenere una riunione bilaterale con la Stato membro interessato. In subordine, si fa valere inoltre:

l'inesistenza di un'inosservanza che giustifichi l'imposizione della rettifica stabilita, dato che quest'ultima si basa sull'inosservanza degli obiettivi sottostanti all'OCM del lino e della canapa, nonché su un'infondata equiparazione fra la situazione del settore del lino e quella del settore della canapa; e

la mancanza di un'adeguata giustificazione dell'aumento della percentuale di rettifica tra le campagne del 1997 e del 1998 e quelle del 1999 e del 2000;

imposizione, per quanto riguarda gli aiuti compensativi alle banane, di una rettifica del 5 % delle spese corrispondenti alla campagna 2000. In relazione a tale parte del ricorso, la ricorrente nega l'esistenza di irregolarità che giustifichino l'imposizione di una percentuale di rettifica.


(1)  G.U.C.E. L 112 del 3.5.2005, pag. 14.


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