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Document C2005/205/55

    Causa T-231/05: Ricorso della società Corsica Ferries France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

    GU C 205 del 20.8.2005, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/30


    Ricorso della società Corsica Ferries France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

    (Causa T-231/05)

    (2005/C 205/55)

    Lingua processuale: il francese

    Il 15 giugno 2005 la società Corsica Ferries France, con sede in Bastia (Francia), rappresentata dagli avv. Stéphane Rodrigues ed Alice Jaume, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    1.

    dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005 riguardante la seconda parte dell'aiuto alla ristrutturazione versato dalla Francia alla società Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM);

    2.

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi di ricorso e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 16 marzo 2005, C(2004)4751 def., che dichiara il versamento della seconda parte dell'aiuto alla ristrutturazione attuato dalla Francia in favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), compatibile a determinate condizioni con il mercato comune [aiuto n. C 58/2002, ex N 118 (2002)]. La detta decisione segue quella del 9 luglio 2003, che ha autorizzato, a determinate condizioni, la prima parte dell'aiuto alla ristrutturazione in causa.

    A sostegno del suo asserto, la società ricorrente fa valere la violazione dell'art. 87 CE e delle norme adottate in applicazione di esso rilevanti nella fattispecie, cioè, da un lato, le condizioni stabilite con la decisione 9 luglio 2003, citata, e, dall'altro, le condizioni derivanti dagli orientamenti comunitari della Commissione del 1997 in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (1) e dagli orientamenti della Commissione del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2), nella versione applicabile all'atto dell'apertura della procedura d'esame degli aiuti controversi.

    La ricorrente precisa, al riguardo, che, in contrasto con quanto esposto nella decisione 9 luglio 2003, le partecipazioni della SNCM nella Compagnie Corse Méditerranée non sarebbero state cedute. Inoltre, la SNCM avrebbe continuato ad applicare una politica tariffaria intesa ad offrire prezzi più bassi di quelli dei suoi concorrenti.

    Inoltre, per quanto riguarda gli orientamenti comunitari citati, il piano di ristrutturazione presentato dalla Repubblica francese non sarebbe stato integralmente attuato. Per di più, l'importo dell'aiuto non si sarebbe limitato al minimo essenziale.


    (1)  GU 5 luglio 1997, C 205, pag. 5.

    (2)  GU 9 ottobre 1999, C 288, pag. 2.


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