Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/205/50

    CausaT-225/05: Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2005

    GU C 205 del 20.8.2005, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/28


    Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2005

    (CausaT-225/05)

    (2005/C 205/50)

    Lingua processuale: il tedesco

    Il 17 giugno 2005 il sig. Guido Strack, residente in Colonia (Germania), rappresentato dall'avv. J. Mosar, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    prendere visione del ricorso presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 91 dello Statuto;

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare la decisione della convenuta 22 marzo 2005, recante rigetto del suo reclamo;

    annullare la decisione della convenuta 19 novembre 2003, recante esclusione del ricorrente;

    annullare la procedura concorsuale COM/A/057/04;

    condannare la convenuta al pagamento a favore del ricorrente di un risarcimento pari a EUR 5 000 per i danni morali subiti a causa dei vizi della procedura concorsuale e per la comunicazione ritardata, giunta solo dopo ripetute sollecitazioni, della decisione di esclusione;

    condannare la convenuta all'integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente ha partecipato al concorso COM/A/057/04. La convenuta gli ha comunicato con nota 19 novembre 2004 che la sua domanda di partecipazione non era stata presa in considerazione. Il reclamo presentato dal ricorrente è stato respinto con decisione della Commissione delle Comunità europee 18 marzo 2005. Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 19 novembre 2004, nella versione risultante dalla decisione di rigetto del reclamo 18 marzo 2005, nonché l'annullamento del concorso COM/A/057/04.

    Il ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi. In primo luogo sostiene che la procedura di concorso ha violato la decisione della Commissione 28 aprile 2004, C(2004)15997, n. 73-2004, betreffend die mittlere Führungsebene (relativa ai posti dirigenziali intermedi), poiché la commissione di preselezione è stata creata senza la partecipazione di un membro di un'altra direzione generale. Vi sarebbe inoltre stata una violazione degli artt. 11 e.22 bis, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), avendo due membri della commissione di preselezione partecipato anche alla fase di selezione. In terzo luogo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2, 4, 5, 7 e 29 dello Statuto, poiché l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe scelto il candidato più adatto. Inoltre la decisione di esclusione 19 novembre 2004 violerebbe l'art. 25 dello Statuto, essendo priva di motivazione. Sostiene infine il ricorrente che vi sarebbe violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché del principio di sollecitudine, poiché il ricorrente non sarebbe stato regolarmente informato circa la scelta di un'altra persona per coprire il posto.


    Top