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Document C2005/205/49

    Causa T-224/05: Ricorso del sig. Olivier Chassagne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2005

    GU C 205 del 20.8.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/27


    Ricorso del sig. Olivier Chassagne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2005

    (Causa T-224/05)

    (2005/C 205/49)

    Lingua processuale: il francese

    Il 10 giugno 2005 il sig. Olivier Chassagne, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare l'illegittimità e quindi l'inapplicabilità dell'art. 8 dell'allegato VII del nuovo Statuto del personale delle Comunità europee;

    riconoscere al ricorrente un (1) euro simbolico di risarcimento del danno morale subito e la somma di EUR settemilatrecentosettantadue (7 372) a titolo di risarcimento del danno economico subito;

    condannare la convenuta a tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente, dipendente della Commissione, è originario dell'isola della Riunione, un dipartimento d'oltremare francese. Egli ha proposto il presente ricorso in seguito al rigetto di un reclamo da egli presentato relativamente alla sua busta paga del mese di agosto 2004, contenente il rimborso delle sue spese di viaggio annuali.

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità dell'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto, relativo al rimborso delle spese di viaggio annuali dei dipendenti verso il loro luogo d'origine. Egli sostiene che tale disposizione sia contraria al diritto comunitario nel senso in cui essa introdurrebbe diverse disparità di trattamento legate al luogo d'origine dei dipendenti, nonché discriminazioni contrarie agli artt. 12 CE e 299 CE nei confronti dei dipendenti originari di dipartimenti d'oltremare francese, ma anche per quanto riguarda la cittadinanza, l'appartenenenza ad una minoranza linguistica, l'origine etnica o la razza.

    Il ricorrente sostiene anche che tale disposizione violi altri principi generali di diritto comunitario, quali l'obbligo di motivazione e i principi di proporzionalità, di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione, nonché quello del legittimo affidamento e di certezza del diritto.


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