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Document C2005/205/45

    Causa T-215/05: Ricorso della sig.ra Marie-Yolande Beau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 maggio 2005

    GU C 205 del 20.8.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/24


    Ricorso della sig.ra Marie-Yolande Beau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 maggio 2005

    (Causa T-215/05)

    (2005/C 205/45)

    Lingua processuale: il francese

    Il 27 maggio 2005 la sig.ra Marie-Yolande Beau, residente in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) con cui si respingeva la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e venivano poste a suo carico le spese e le spese accessorie del medico indicato dalla ricorrente nonché la metà delle spese e spese accessorie del terzo,

    condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Nel presente procedimento, la ricorrente si oppone al diniego dell'APN di accogliere la sua domanda di riconoscimento, conformemente all'art. 73 dello Statuto, dell'origine professionale della sua malattia.

    A tal riguardo, essa afferma di aver cominciato ad avere disturbi importanti della respirazione all'inizio del 1996, mentre all'epoca dell'assunzione, nel 1988, avrebbe goduto di buona salute. Tale malattia, inoltre, sarebbe stata oggetto di una decisione di invalidità.

    A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la commissione medica:

    avrebbe violato la nozione di malattia professionale e non avrebbe svolto il mandato ad essa affidato. A tal riguardo, si afferma che la commissione medica non ha risposto, nella sua relazione, alla questione se il fattore professionale sia stato uno tra i fattori ovvero l'unico a provocare la sua patologia. A tal proposito, il fatto che la ricorrente continui, dopo la cessazione di attività lavorativa, a soffrire di taluni disturbi non significa che la detta patologia non potesse avere un'origine professionale. Inoltre, la commissione non si sarebbe pronunciata sull'eventuale applicazione, nella specie, dell'art. 14 dello Statuto,

    non avrebbe fornito regolari chiarimenti in ordine alla motivazione delle sue conclusioni, a fronte di relazioni mediche sensibilmente divergenti,

    avrebbe omesso di prendere in considerazione talune relazioni mediche pertinenti,

    avrebbe fondato le proprie conclusioni su una relazione incompleta,

    avrebbe assoggettato la ricorrente a prove funzionali respiratorie che, contrariamente ad un eventuale test di provocazione specifica al tabacco, non effettuato, non potevano essere pertinenti.


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