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Document C2005/205/32
Judgment of the Court of First Instance of 22 June 2005 in Case T-102/03 Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) v Commission of the European Communities (European Regional Development Fund — Withdrawal of financial assistance — Failure to take into consideration expenditure committed by the beneficiary of the assistance — Article 24 of Regulation (EEC) No 4253/88 — Obligation to give reasons — Raised by the Court of its own motion)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 22 giugno 2005, nella causa T-102/03: Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) contro Commissione delle Comunità europee («Fondo europeo di sviluppo regionale — Soppressione di un contributo finanziario — Mancata presa in considerazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Vizio dell'atto rilevato d'ufficio»)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 22 giugno 2005, nella causa T-102/03: Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) contro Commissione delle Comunità europee («Fondo europeo di sviluppo regionale — Soppressione di un contributo finanziario — Mancata presa in considerazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Vizio dell'atto rilevato d'ufficio»)
GU C 205 del 20.8.2005, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/19 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
22 giugno 2005
nella causa T-102/03: Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Fondo europeo di sviluppo regionale - Soppressione di un contributo finanziario - Mancata presa in considerazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Obbligo di motivazione - Vizio dell'atto rilevato d'ufficio»)
(2005/C 205/32)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS), con sede in Catania, rappresentato dagli avv.ti A. Scuderi e G. Motta, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. de March e L. Flynn, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2002, C(2002) 4155, relativa alla soppressione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso sotto forma di sovvenzione globale per l'attività di un «Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti» con decisione C(93) 256/4 della Commissione, del 16 febbraio 1993, e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 22 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La decisione della Commissione 15 novembre 2002, C(2002) 4155, relativa alla soppressione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale concesso con decisione della Commissione 16 febbraio 1993, C(93) 256/4, è annullata nella parte in cui sopprime il contributo relativo alle spese sostenute dal Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA per un importo certificato di ITL 688 505 743. |
2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente. |