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Document C2005/205/30
Judgment of the Court of First Instance of 15 June 2005 in Case T-171/02 Regione autonoma della Sardegna v Commission of the European Communities (State aid — Aid scheme for the restructuring of small agricultural enterprises — Aid affecting trade between Member States and distorting or threatening to distort competition — Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty — Conditional decision — Time-limits applicable to the procedure for controlling State aid — Protection of legitimate expectations — Statement of reasons — Intervention — Intervener's claims, pleas and arguments)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole — Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Decisione condizionale — Termini applicabili al procedimento di verifica degli aiuti di Stato — Tutela del legittimo affidamento — Motivazione — Intervento — Conclusioni, motivi e argomenti della parte interveniente»)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole — Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Decisione condizionale — Termini applicabili al procedimento di verifica degli aiuti di Stato — Tutela del legittimo affidamento — Motivazione — Intervento — Conclusioni, motivi e argomenti della parte interveniente»)
GU C 205 del 20.8.2005, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/17 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
15 giugno 2005
nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole - Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Decisione condizionale - Termini applicabili al procedimento di verifica degli aiuti di Stato - Tutela del legittimo affidamento - Motivazione - Intervento - Conclusioni, motivi e argomenti della parte interveniente»)
(2005/C 205/30)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dai sigg. G. Aiello e G. Albenzio, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Confederazione italiana agricoltori della Sardegna, Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna, Federazione regionale degli agricoltori della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentate dagli avv.ti F. Ciulli e G. Dore, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2001, 2002/229/CE, relativa al regime di aiuti al quale la Regione Sardegna (Italia) intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione di aziende in difficoltà nel comparto delle colture protette (GU 2002, L 77, pag. 29), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Regione autonoma della Sardegna è condannata alle spese, fatta eccezione per quelle di cui al seguente punto 3. |
3) |
La Confederazione italiana agricoltori della Sardegna, la Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna e la Federazione regionale degli agricoltori della Sardegna sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione a seguito del loro intervento. |