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Document C2005/182/82
Case T-218/05: Action brought on 7 June 2005 by Bustec Ireland Limited Partnership against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Causa T-218/05: Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005
Causa T-218/05: Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005
GU C 182 del 23.7.2005, p. 44–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/44 |
Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005
(Causa T-218/05)
(2005/C 182/82)
Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo
Il 7 giugno 2005, la Bustec Ireland Limited Partnership, rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chavarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Mustek S.L.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione 22 marzo 2005 della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1125/2004-2. |
2. |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente: |
La ricorrente. |
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Il marchio figurativo «BUSTEC» — Domanda no 1644939, per prodotti delle classi 9, 35 e 42. |
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
Mustek S. L. |
Marchio o segno opposto: |
Marchio verbale spagnolo «MUSTEK» (no 1550684), per prodotti della classe 9. |
Decisione della divisione di opposizione: |
Accoglimento dell'opposizione. |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso, in conseguenza alla mancata presentazione, da parte della ricorrente, di memoria scritta contenente i motivi di ricorso, entro il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 59 del Regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario. |
Motivi invocati: |
Violazione del diritto di difesa e erronea interpretazione dell'art. 59 del regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario. |