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Document C2005/182/82

Causa T-218/05: Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005

GU C 182 del 23.7.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/44


Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005

(Causa T-218/05)

(2005/C 182/82)

Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo

Il 7 giugno 2005, la Bustec Ireland Limited Partnership, rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chavarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Mustek S.L.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione 22 marzo 2005 della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1125/2004-2.

2.

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio figurativo «BUSTEC» — Domanda no 1644939, per prodotti delle classi 9, 35 e 42.

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Mustek S. L.

Marchio o segno opposto:

Marchio verbale spagnolo «MUSTEK» (no 1550684), per prodotti della classe 9.

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso, in conseguenza alla mancata presentazione, da parte della ricorrente, di memoria scritta contenente i motivi di ricorso, entro il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 59 del Regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario.

Motivi invocati:

Violazione del diritto di difesa e erronea interpretazione dell'art. 59 del regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario.


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