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Document C2005/182/78

Causa T-198/05: Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2005

GU C 182 del 23.7.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/41


Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2005

(Causa T-198/05)

(2005/C 182/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il 13 maggio 2005 la Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo richiesto nel presente ricorso per i danni subiti dalla ricorrente, in seguito alla mancata istituzione, da parte della convenuta, di un sistema che avrebbe consentito alla ricorrente di importare il bromuro di metile nel gennaio e nel febbraio 2005, ovvero condannare la stessa a pagare un qualsiasi altro importo nell'ammontare che la ricorrente riesca a dimostrare nel corso del presente procedimento o che il Tribunale stabilisca in via equitativa;

in subordine, pronunciare sentenza interlocutoria in base alla quale la Commissione sia tenuta a risarcire i danni subiti e ordinare alle parti di sottoporre al Tribunale, in un termine ragionevole a decorrere dalla data della sentenza, l'importo dell'indennizzo determinato per accordo tra le parti o, in assenza di accordo, ordinare alle parti di sottoporre al Tribunale, nello stesso termine, le loro conclusioni accompagnate da precisi dati contabili;

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso annuo dell'8 %;

condannare la Commissione a pagare gli interessi al tasso dell'8 %, o a un qualsiasi altro tasso che il Tribunale giudichi appropriato, calcolati sull'importo esigibile a decorrere dalla data della sentenza del Tribunale, e sino al pagamento effettivo del capitale dovuto;

condannare la Commissione alle spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa bromuro di metile (BM) nella UE. Il bromuro di metile è una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1). La ricorrente fa dunque presente che si può importare soltanto il bromuro di metile soggetto alla presentazione di una licenza d'importazione e che l'attribuzione nominale della quota di importazione, per un periodo di 12 mesi, viene fissata ogni anno dalla convenuta.

Con la presente domanda, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti quale conseguenza diretta del comportamento della convenuta, che avrebbe illegittimamente omesso di determinare un sistema, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000, che consentiva alla ricorrente di ottenere licenze di importazione e quote di importazione per il bromuro di metile nell'Unione europea nel gennaio e febbraio 2005.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000, che obbligano la Commissione ad assegnare le licenze e le quote per l'importazione del bromuro di metile nella UE per ciascun periodo di 12 mesi successivo al 31 dicembre 1999. La ricorrente afferma inoltre che vi è stata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e del dovere di diligenza, che obbligano la Commissione ad agire con diligenza, imparzialità e tempestività, così come del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma che i danni subiti quale conseguenza della illegittima condotta omissiva della convenuta consistono nel mancato guadagno che la ricorrente avrebbe conseguito attraverso l'importazione e la successiva vendita del bromuro di metile nel corso dei due detti mesi.


(1)  GU L 244, pag. 1


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