Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/182/70

    Causa T-167/05: Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005

    GU C 182 del 23.7.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/37


    Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005

    (Causa T-167/05)

    (2005/C 182/70)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 25 aprile 2005 la Grether AG, con sede in Binningen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck; controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:

    Crisgo (Thailand) Co., Ltd, con sede in Samutsakorn (Thailandia), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare interamente la decisione 14 ottobre 2004 della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) n. R250/2002-4;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti:

    Richiedente:

    Crisgo Co. Ltd.

    Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

    Marchio figurativo FL FENNEL per merci della classe 3, domanda n. 903 922

    Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

    La ricorrente

    Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

    Marchio denominativo comunitario FENJAL per merci della classe 3

    Decisione della divisione di opposizione:

    Opposizione respinta

    Decisione della commissione di ricorso:

    Ricorso respinto

    Motivi di ricorso:

    Violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94. Al riguardo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su vari nuovi argomenti e fatti non presentati o discussi dalle parti. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, concludendo che non vi era alcun rischio di confusione.


    Top