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Document C2005/182/70
Case T-167/05: Action brought on 25 April 2005 by Grether AG against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa T-167/05: Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005
Causa T-167/05: Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005
GU C 182 del 23.7.2005, p. 37–38
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/37 |
Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005
(Causa T-167/05)
(2005/C 182/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il 25 aprile 2005 la Grether AG, con sede in Binningen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck; controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:
Crisgo (Thailand) Co., Ltd, con sede in Samutsakorn (Thailandia), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare interamente la decisione 14 ottobre 2004 della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) n. R250/2002-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Richiedente: |
Crisgo Co. Ltd. |
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Marchio figurativo FL FENNEL per merci della classe 3, domanda n. 903 922 |
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
La ricorrente |
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
Marchio denominativo comunitario FENJAL per merci della classe 3 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Opposizione respinta |
Decisione della commissione di ricorso: |
Ricorso respinto |
Motivi di ricorso: |
Violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94. Al riguardo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su vari nuovi argomenti e fatti non presentati o discussi dalle parti. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, concludendo che non vi era alcun rischio di confusione. |