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Document C2005/182/37

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 26 aprile 2005, nella causa C-149/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contro Comune di Carrara (Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali — Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura — Irricevibilità parziale — Questione identica a una questione sulla quale la Corte si è già pronunciata)

GU C 182 del 23.7.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/20


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 aprile 2005

nella causa C-149/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contro Comune di Carrara (1)

(Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali - Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Irricevibilità parziale - Questione identica a una questione sulla quale la Corte si è già pronunciata)

(2005/C 182/37)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-149/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione con decisione 27 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2004, nella causa Ugo Fava (curatore del fallimento IMEG Srl) contro Comune di Carrara, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 26 aprile 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di decisione pregiudiziale è irricevibile in quanto riferita all'interpretazione degli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE.

2)

Un tributo commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato.

3)

L'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa sui marmi, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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