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Document C2005/182/30

    Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-89/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media («Direttiva 89/552/CEE — Art. 1, lett. a) — Servizi di trasmissione televisiva — Ambito di applicazione — Direttiva 98/34/CE — Art. 1, punto 2 — Servizi della società dell'informazione — Ambito di applicazione»)

    GU C 182 del 23.7.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/16


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Terza Sezione)

    2 giugno 2005

    nel procedimento C-89/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media (1)

    («Direttiva 89/552/CEE - Art. 1, lett. a) - Servizi di trasmissione televisiva - Ambito di applicazione - Direttiva 98/34/CE - Art. 1, punto 2 - Servizi della società dell'informazione - Ambito di applicazione»)

    (2005/C 182/30)

    Lingua processuale: l'olandese

    Nel procedimento C-89/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2004, nella causa Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig.A. Rosas, presidente, dai sigg. A. Borg Barthet, J. P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La nozione di «trasmissione televisiva» di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, è definita in modo autonomo da tale disposizione. Essa non è definita in contrapposizione alla nozione di «servizio della società dell'informazione» ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e quindi non include necessariamente i servizi estranei a quest'ultima nozione.

    2)

    Un servizio rientra nella nozione di «trasmissione televisiva», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, se consiste nella trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini. La tecnica di trasmissione delle immagini non rappresenta un elemento determinante nell'ambito di tale valutazione.

    3)

    Un servizio come il «Filmtime», consistente nel trasmettere programmi televisivi destinati al pubblico e non fornito su richiesta individuale di un destinatario di servizi, costituisce un servizio di trasmissione televisiva, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36. Il punto di vista del prestatore di servizio deve essere privilegiato nell'ambito dell'analisi della nozione di «servizio di trasmissione televisiva». Invece, la situazione dei servizi concorrenti del servizio di cui trattasi non influisce su detta valutazione.

    4)

    Le condizioni alle quali il prestatore di un servizio come il servizio «Filmtime» adempie l'obbligo, previsto all'art. 4, n. 1, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, di riservare alle opere europee la maggior parte del suo tempo di trasmissione non esercitano alcuna incidenza sulla qualificazione del suddetto servizio come servizio di trasmissione televisiva.


    (1)  GU C 94 del 17.4.2004.


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