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Document C2005/182/27

    Sentenza della Corte (Terza Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-43/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]: Finanzamt Arnsberg contro Stadt Sundern (Sesta direttiva IVA — Articolo 25 — Regime comune forfettario applicabile ai produttori agricoli — Affitto di aree venatorie nell'ambito di un'azienda silvicola comunale — Nozione di prestazioni di servizi agricoli)

    GU C 182 del 23.7.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/14


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Terza Sezione)

    26 maggio 2005

    nel procedimento C-43/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]: Finanzamt Arnsberg contro Stadt Sundern (1)

    (Sesta direttiva IVA - Articolo 25 - Regime comune forfettario applicabile ai produttori agricoli - Affitto di aree venatorie nell'ambito di un'azienda silvicola comunale - Nozione di prestazioni di servizi agricoli)

    (2005/C 182/27)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-43/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con ordinanza 27 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2004, nella causa tra Finanzamt Arnsberg e Stadt Sundern, la Corte (Terza Sezione), composta dai sig. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský e A. Ó Caoimh giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    L'art. 25 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il regime comune forfettario per i produttori agricoli si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli e alla fornitura di prestazioni di servizi agricoli, nel senso definito al n. 2 del detto articolo, e che le altre operazioni effettuate dagli agricoltori forfettari sono soggette al regime generale della Sesta direttiva.

    2)

    L'art. 25, n. 2, quinto trattino, della Sesta direttiva, nel combinato disposto con l'allegato B della medesima, dev'essere interpretato nel senso che la cessione in affitto di aree venatorie da parte di un agricoltore forfettario non costituisce una prestazione di servizi agricoli ai sensi della direttiva medesima.


    (1)  GU C 85 del 3.4.2004.


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