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Document C2005/182/07

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-83/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti — Costruzione di un porto turistico a Fossacesia»)

    GU C 182 del 23.7.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/4


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Sesta Sezione)

    2 giugno 2005

    nella causa C-83/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

    («Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti - Costruzione di un porto turistico a Fossacesia»)

    (2005/C 182/07)

    Lingua processuale: l'italiano

    Nella causa C-83/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Amorosi e A. Aresu, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Poiché la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) — tipo di progetto che ricade nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — avesse caratteristiche tali da richiedere l'effettuazione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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