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Document C2005/171/40
Case T-151/05: Action brought on 14 April 2005 by Nederlandse Vakbond Varkenshouders and Others v Commission of the European Communities
Causa T-151/05: Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2005
Causa T-151/05: Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2005
GU C 171 del 9.7.2005, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/24 |
Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2005
(Causa T-151/05)
(2005/C 171/40)
Lingua processuale: l'olandese
Il 14 aprile 2005 il Nederlandse Vakbond Varkenshouders, con sede in Lunteren (Paesi Bassi), Marius Schep, residente in Lopik (Paesi Bassi) e il Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, con sede in 's-Gravenhage (Paesi Bassi), rappresentati dagli avv.ti Johannes Kneppelhout e Monique Charlotte van der Kaden, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 con cui una concentrazione è stata dichiarata compatibile con il mercato comune (procedimento n. IV/M.3605 — SOVION/HMG).
I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 2, 6 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, sul controllo delle concentrazioni tra imprese (1) (il «regolamento sulle concentrazioni CE»). Ad avviso dei ricorrenti la Commissione ha deciso senza fondamento che la prospettata concentrazione non ha affatto causato problemi di concorrenza sul mercato ai fini dell'acquisto di suini e scrofe vivi da macello e che non sussiste sul mercato in questione alcuna posizione dominante. In proposito i ricorrenti avanzano l'argomento che la Commissione ha applicato in certe considerazioni della decisione impugnata una falsa definizione del mercato rilevante nella misura in cui ha incluso il mercato delle scrofe in quello dei suini. Secondo i ricorrenti la Commissione ha inoltre definito in maniera non corretta il mercato geografico.
I ricorrenti fanno ancora valere la violazione del principio di motivazione e del principio dell'accuratezza. Ad avviso dei ricorrenti la Commissione non ha dato ai medesimi sufficiente occasione di chiarire il loro punto di vista e ha posto in non cale i ragguagli da loro forniti.
(1) GU L 24, pag. 1.