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Document C2005/155/42
Order of the Court of First Instance of 2 March 2005 in Case T-305/03 Opus Dent GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Community trade mark — Opposition — Opposition withdrawn — No need to give judgment)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 2 marzo 2005, nella causa T-305/03: Opus Dent GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 2 marzo 2005, nella causa T-305/03: Opus Dent GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)
GU C 155 del 25.6.2005, p. 21–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/21 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
2 marzo 2005
nella causa T-305/03: Opus Dent GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)
(2005/C 155/42)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-305/03 Opus Dent GmbH, con sede in Freising (Germania), rappresentata dagli avv.ti P.J.A. Munzinger e S. Abel, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: M.B. Müller), interveniente dinanzi al Tribunale: Dornier MedTech Systems GmbH (già: Dornier Medizintechnik GmbH), con sede in Weβling (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Kroher e A. Hettenkofer, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2003 (procedimento R 579/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Opus Dent GmbH e Dornier MedTech Systems GmbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. M.V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 2 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1 |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2 |
La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sostenere le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto. |