This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/143/04
Judgment of the Court (First Chamber) of 14 April 2005 in Case C-341/02: Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 96/71/EC — Posting of workers in the framework of the provision of services — Undertakings in the construction industry — Minimum wages — Comparison between the minimum wage established by the provisions of the Member State to the territory of which a worker is posted and the remuneration actually paid by his employer established in another Member State — Failure to take into account, as constituent elements of the minimum wage, all of the allowances and supplements paid by the employer established in another Member State)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Imprese nel settore edilizio — Retribuzioni minime — Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Imprese nel settore edilizio — Retribuzioni minime — Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)
GU C 143 del 11.6.2005, p. 6–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
14 aprile 2005
nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Imprese nel settore edilizio - Retribuzioni minime - Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro - Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)
(2005/C 143/04)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-341/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 25 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Sack e H. Kreppel), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Non riconoscendo quali componenti della retribuzione minima le maggiorazioni ed i supplementi, che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito, versati da datori di lavoro stabiliti in altri Stati membri ai rispettivi dipendenti del settore edilizio distaccati in Germania — ad eccezione del premio generale concesso ai lavoratori del settore edilizio –, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |