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Document C2005/143/04

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Imprese nel settore edilizio — Retribuzioni minime — Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

    GU C 143 del 11.6.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    14 aprile 2005

    nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania  (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Imprese nel settore edilizio - Retribuzioni minime - Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro - Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

    (2005/C 143/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa C-341/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 25 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Sack e H. Kreppel), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Non riconoscendo quali componenti della retribuzione minima le maggiorazioni ed i supplementi, che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito, versati da datori di lavoro stabiliti in altri Stati membri ai rispettivi dipendenti del settore edilizio distaccati in Germania — ad eccezione del premio generale concesso ai lavoratori del settore edilizio –, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 305 del 7.12.2002.


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