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Document C2005/106/57
Case T-30/05: Action brought on 28 January 2005 by William Prym GmbH & Co. KG and Prym Consumer GmbH & Co. KG against the Commission of the European Communities
Causa T-30/05: Ricorso della William Prym GmbH & Co. KG e della Prym Consumer GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2005
Causa T-30/05: Ricorso della William Prym GmbH & Co. KG e della Prym Consumer GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2005
GU C 106 del 30.4.2005, p. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/25 |
Ricorso della William Prym GmbH & Co. KG e della Prym Consumer GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2005
(Causa T-30/05)
(2005/C 106/57)
Lingua processuale: il tedesco
Il 28 gennaio 2005 la William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Consumer GmbH & Co. KG, con sede in Stolberg (Germania), rappresentate dall'avv. H. J. Meyer-Lindemann, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. nel procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln, nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti, |
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in via subordinata, annullare ovvero (in via ulteriormente subordinata) ridurre l'ammenda di EUR 30 000 000 inflitta alle ricorrenti; |
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condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che le ricorrenti, insieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, tra il 10 settembre 1994 ed il 31 dicembre 1999, in quanto hanno partecipato ad un'intesa e hanno stipulato una serie di accordi bilaterali, da considerare alla stregua di un unico accordo trilaterale, il cui oggetto ed effetto sarebbe stato, in primo luogo, la ripartizione del mercato europeo degli articoli da cucito, cioè una ripartizione del mercato oggettivo del cucito manuale e specifico, nonché degli altri mercati di aghi e mercati per altri articoli da cucito, in secondo luogo la ripartizione del mercato europeo degli aghi, cioè una ripartizione del mercato geografico degli aghi.
Il ricorso è fondato su tre motivi. Il primo motivo riguarda la violazione del diritto ad essere sentiti e l'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti, la convenuta non si sarebbe sufficientemente confrontata con diversi loro argomenti e non sarebbe chiaro perché essa ha considerato la violazione particolarmente grave. La motivazione dell'importo dell'ammenda sarebbe meramente formale, di modo che le ricorrenti non comprendono se nel loro caso siano state considerate talune circostanze a loro favore. Le ricorrenti sostengono infine che la motivazione è stata successivamente modificata.
Nell'ambito del secondo motivo le ricorrenti rinviano a diversi errori materiali che sarebbero stati commessi nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Nei confronti della prima ricorrente non sarebbe stato possibile irrogare alcuna ammenda, dato che non può esserle imputato il comportamento della seconda ricorrente. Inoltre, la convenuta non avrebbe considerato le perdite occorse alla seconda ricorrente con i prodotti di cui trattasi, né il fatto che l'accordo sulla ripartizione geografica del mercato costituiva una condizione per l'ingresso di un'altra impresa interessata sul mercato degli aghi da orecchio. Tale accordo ostacola quindi una concorrenza da esso stesso creata. Le convenuta avrebbe inoltre erroneamente valutato l'entità della rilevanza economica di quest'altra impresa.
Il terzo motivo riguarda l'importo dell'ammenda. Secondo le ricorrenti un'ammenda così elevata costituisce una sanzione penale, per la cui irrogazione l'art. 23, n. 3, del regolamento (1), si rivela insufficiente. Spetta infatti allo stesso legislatore stabilire precisamente a quali parametri deve riferirsi il calcolo dell'ammenda. L'ammenda viola in ogni caso l'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003, in quanto rappresenta più del 10 % del fatturato complessivo di ciascuna delle due ricorrenti e non ha assolutamente alcun rapporto né con le conseguenze economiche della relazione, né con le ammende inflitte alle altre imprese interessate. Le ricorrenti, inoltre, sarebbero state danneggiate dall'arbitrario stralcio del procedimento «articoli da cucito: aghi» dal procedimento «articoli da cucito: cerniere». Infine la convenuta avrebbe omesso di considerare diverse attenuanti a favore delle ricorrenti e di concedere loro una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i fatti di causa.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4 gennaio 2003, pag. 1).