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Document C2005/093/71

    Causa T-60/05: Ricorso della Union française de l'express (UFEX) e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 febbraio 2005

    GU C 93 del 16.4.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/39


    Ricorso della Union française de l'express (UFEX) e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 febbraio 2005

    (Causa T-60/05)

    (2005/C 93/71)

    Lingua processuale: il francese

    Il 2 febbraio 2005, l'Union française de l'express, (UFEX), con sede in Roissy Charles de Gaulle (Francia), la DHL International SA, con sede in Roissy Charles de Gaulle (Francia), la Federal Express International (Francia) la SNC, con sede in Gennevilliers (Francia), e la CRIE, con sede in Asnières (Francia), rappresentate dagli avv.ti Eric Morgan de Rivery e Jacques Derenne, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004, SG-Greffe (2004) D/205294;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto della denuncia depositata nel dicembre 1990 dalla UFEX, allora denominata SFEI, contro la Posta, a causa di sovvenzioni incrociate che, asseritamene, costituivano un abuso di posizione dominante a vantaggio della société française de messagerie internazionale (SFMI). Tale decisione fa seguito ad una domanda di riapertura del procedimento dinanzi alla Commissione, in seguito all'annullamento da parte del giudice comunitario della decisione della Commissione 30 dicembre 1994 con cui era stata respinta la denuncia iniziale (1).

    La questione principale sollevata nella presente controversia è sempre identica a quella che ha costituito l'oggetto delle sentenze citate della Corte e del Tribunale; vale a dire, la questione se la convenuta abbia rispettato i suoi obblighi nell'ambito dell'esame della denuncia. Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, rigettando la denuncia per un'asserita carenza di interesse comunitario, viola le regole di diritto relative alla valutazione dell'interesse comunitario, è viziata da motivazione contraddittoria e contiene una serie di errori di diritto, quanto al rigetto della parte della denuncia basata sugli artt. 86 CE, 82 CE, 3, lett. g), CE e 10 CE.

    In concreto, le ricorrenti fanno valere in particolare che la Commissione ha commesso errori di valutazione degli elementi che fanno necessariamente parte della definizione di interesse comunitario, poiché, per motivare la sua conclusione secondo cui vi è una carenza di interesse comunitario, essa deve valutare la gravità e la durata delle infrazioni contestate nella denuncia. Di conseguenza, non è sufficiente determinare se persistano effetti anticoncorrenziali e, in assenza di questi, che non esiste alcun interesse comunitario al proseguimento dell'esame della denuncia.

    Quanto alla durata dell'infrazione, le ricorrenti censurano il fatto che la Commissione si sarebbe limitata a verificare la persistenza di effetti accessori alle infrazioni contestate (evoluzione delle quote di mercato, uscite dal mercato, sensibilità della domanda ai prezzi, assenza di effetti persistenti in materia di prezzi; ecc.), senza preoccuparsi dell'effetto principale, di natura strutturale, vale a dire quello di aver posto la SFMI-Chronopost in una posizione di leader sul mercato e di avervela mantenuta.

    Quanto alla motivazione, va segnalato che nella decisione impugnata, la Commissione afferma, da una parte, di essere perfettamente in grado di verificare il livello di copertura dei costi della Posta, e ciò rappresenterebbe, sia con riferimento all'art. 82 CE che all'art. 87 CE l'unico calcolo che consente di assicurarsi dell'esistenza di sovvenzioni incrociate, e dall'altra, che la ragione per cui essa non ha verificato il livello di copertura dei costi della Posta con riferimento all'art. 82 CE, è che ciò avrebbe costituito una ripetizione del lavoro che essa stessa deve fare per la parte della denuncia relativa agli aiuti di Stato.

    Le ricorrenti censurano anche l'affermazione della Commissione secondo cui i vantaggi accordati alla Chronopost in materia di sdoganamento e affrancatura rientrano nelle misure dello Stato francese nell'ambito dei suoi pubblici poteri e non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del combinato disposto dagli artt. 82 e 86 CE.


    (1)  Cause C-119/97 P, UFEX e a./Commissione (Racc. 1999 pag. I-1341) e T-77/95, REV UFEX e a./Commissione (Racc. 2000, pag. I-2167).


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