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Document C2005/082/43

    Causa C-65/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 10 febbraio 2005

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/21


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 10 febbraio 2005

    (Causa C-65/05)

    (2005/C 82/43)

    Lingua processuale: il greco

    Il 10 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica ellenica, con il divieto, derivante dall'art. 2, n. 1, dall'art. 3, parte seconda, dall'art. 4 e dall'art. 5 della legge 3037/2002, di installazione e uso di tutti i giochi elettrici, elettronici e elettromeccanici, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi per calcolatori elettronici, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dalle case da gioco, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28, 43 e 49 del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE;

    condannare la Repubblica ellenica alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione ha ricevuto dei reclami in merito al divieto legislativo di installazione e uso di tutti i giochi elettrici, elettronici e elettromeccanici, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi per calcolatori elettronici, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dalle case da gioco.

    Alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che il suddetto divieto costituisca un provvedimento che limita la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Inoltre la Commissione sottolinea che la legge di cui si tratta non le è stata notificata in fase di progetto, in violazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CEE (1), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole che riguardano i servizi della società dell'informazione.

    La Commissione ritiene anche che i motivi addotti di tutela dell'ordine pubblico e, in particolare, la preoccupazione di evitare che gli apparecchi per giochi ricreativi si possano trasformare in giochi d'azzardo con l'insorgere di un problema sociale, non costituiscono una ragione sufficiente per l'adozione dei provvedimenti di divieto di cui si tratta, poiché il detto obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con provvedimenti più idonei e, in proporzione, meno restrittivi delle libertà sopramenzionate.

    Inoltre, secondo la Commissione, la suddetta necessità di immediata adozione dei provvedimenti invocata dalle autorità greche non giustifica la mancata notifica di questi ultimi alla Commissione in quanto la direttiva 98/34 prevede una procedura d'urgenza.

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28, 43 e 49 del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE.


    (1)  GU L 204 del 21 luglio 1998, pag. 37


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