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Document C2005/082/35

Causa C-51/05 P: Ricorso proposto il 9 febbraio 2005 (fax 7 febbraio 2005) dalla Commissione delle Comunità europee per l'annullamento parziale della sentenza pronunciata il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee

GU C 82 del 2.4.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/17


Ricorso proposto il 9 febbraio 2005 (fax 7 febbraio 2005) dalla Commissione delle Comunità europee per l'annullamento parziale della sentenza pronunciata il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-51/05 P)

(2005/C 82/35)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 9 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, con gli agenti C. Cattabriga e L. Visaggio, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione per l'annullamento parziale della sentenza emessa il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2004, causa T-166/98, Cantina sociale di Dolianova e altri/Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui accoglie il ricorso per risarcimento danni proposto contro la Commissione e, per l'effetto,

2.

statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto irricevibile;

3.

condannare la Cantina sociale di Dolianova e le altre ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione limita la presente impugnazione ai punti 129-150 della sentenza del Tribunale, relativi alla determinazione del dies a quo del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte. A parere della Commissione, la valutazione compiuta sul punto nella sentenza impugnata – che ha fatto coincidere il dies a quo del termine suindicato con il momento in cui le cooperative ricorrenti hanno potuto rendersi conto che non avrebbero ottenuto il pagamento dell'aiuto comunitario avvalendosi della cauzione a suo tempo prestata dalla DAI in favore dell'AIMA – è il risultato di un evidente errore di diritto.

In effetti, per determinare il dies a quo della prescrizione dell'azione proposta dalle Cooperative ricorrenti, il Tribunale non ha minimamente tenuto conto del fatto che, sin dal 1983, il regolamento n. 2499/82 (1) aveva obiettivamente prodotto un danno alle cooperative stesse, concentrandosi invece sulla percezione che queste ultime avrebbero avuto di tali effetti dannosi. Per il Tribunale non è stata sufficiente la circostanza che le ricorrenti sapessero di aver subito un danno derivante dall'applicazione del regolamento n. 2499/82; esso ha altresì ritenuto necessario un elemento del tutto soggettivo, e cioè la consapevolezza, per le ricorrenti, di non poter ottenere soddisfazione delle loro pretese che attraverso un'azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione.

Una siffatta impostazione risulta contraria alla costante giurisprudenza comunitaria nonché al principio di certezza del diritto.


(1)  G.U. n. L 267 del 16/09/1982, p.16 (non più in vigore)


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