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Document C2005/082/34

    Causa C-49/05 P: Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 (fax 2 febbraio 2005) da Ferriere Nord SpA contro la sentenza pronunciata il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/16


    Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 (fax 2 febbraio 2005) da Ferriere Nord SpA contro la sentenza pronunciata il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE

    (Causa C-49/05 P)

    (2005/C 82/34)

    Lingua di procedura: l'italiano

    Il 7 febbraio 2005, Ferriere Nord SpA, con gli avvocati W. Viscardini e G. Donà, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE.

    La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004

    annullare – previa eventuale declaratoria di inapplicabilità, ex art. 241 CE, del punto n. 82 della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» del 2001 – la decisione 2001/829/CE, CECA della Commissione delle Comunità europee del 28 marzo 2001 (1), con la quale l'aiuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in favore delle Ferriere Nord SpA per investimenti ambientali in un nuovo impianto produttivo di reti elettrosaldate è stato considerato incompatibile con il mercato comune;

    condannare, ex art. 235 e 288, 2o co., CE, la Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni – subiti dalla Ferriere Nord SpA a causa dell'illeggittimità della decisione summenzionata e del ritardo con il quale l'aiuto illeggittimamente negato verrà concretamente erogato alla Ferriere Nord SpA – nella misura degli interessi e della rivalutazione monetaria;

    condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari, sia di primo grado che del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti:

    Il Tribunale di Primo Grado avrebbe erroneamente:

    qualificato la base giuridica della notificazione dell'aiuto controverso e, pertanto, non ritenuto illegittimo l'avvio del procedimento formale d'indagine del 3/6/1999;

    ritenuto che siano stati rispettati i termini procedurali per l'apertura e per la conclusione del procedimento formale di indagine:

    ecluso che vi sia stata violazione dei diritti riconosciuti agli «interessati» pur non avendo questi potuto presentare osservazioni alla luce della disciplina per gli aiuti di Stato in materia ambientale del 2001 (nel frattempo entrata in vigore e sulla cui base la Commissione ha fondato il proprio provvedimento conclusivo del procedimento formale di indagine), mentre tutta l'istruttoria era stata condotta sulla base della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (2) del 1994;

    escluso che la Commissione abbia violato il legittimo affidamento procedurale di Ferriere Nord, pur avendo essa basato la propria decisione su determinati documenti non presentati da Ferriere solo perché mai richiesti dalla Commissione stessa;

    ritenuto che l'aiuto concesso a Ferriere Nord non costituisse una misura di applicazione di un regime già approvato nel 1992;

    interpretato il punto 82 della citata disciplina del 2001 in modo da dare a tale disciplina un'illegittima applicazione retroattiva, invece di disapplicarlo;

    escluso che l'investimento per cui era stato concesso a Ferriere Nord un aiuto avesse finalità ambientali;

    disapplicato l'onere probatorio che impone alla Commissione, e non all'impresa, di isolare dal costo totale dell'investimento la parte concernente la tutela dell'ambiente.


    (1)  G.U. n. L 310 del 28/11/2001, pag. 22

    (2)  G.U. C 72 del 10/3/1994, pag. 3


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