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Document C2005/082/08

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 dicembre 2004, nel procedimento C-358/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Tutela dei lavoratori — Sicurezza e salute dei lavoratori — Movimentazione manuale di carichi che comporta rischi per i lavoratori)

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/4


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Quarta Sezione)

    16 dicembre 2004

    nel procedimento C-358/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Tutela dei lavoratori - Sicurezza e salute dei lavoratori - Movimentazione manuale di carichi che comporta rischi per i lavoratori)

    (2005/C 82/08)

    Lingua di procedura: il tedesco

    Nella causa C-358/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, nel Land Carinzia, alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica d'Austria sopportano ciascuna le proprie spese.


    (1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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