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Document C2005/006/80
Case T-421/04: Action brought on 11 October 2004 by José Antonio Carreira against the European Agency for Safety and Health at Work
Case T-421/04: Action brought on 11 October 2004 by José Antonio Carreira against the European Agency for Safety and Health at Work
Case T-421/04: Action brought on 11 October 2004 by José Antonio Carreira against the European Agency for Safety and Health at Work
GU C 6 del 8.1.2005, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso del sig. José Antonio Carreira contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, proposto l'11 ottobre 2004
(Causa T-421/04)
(2005/C 6/80)
Lingua processuale: il francese
L'11 ottobre 2004 il sig. José Antonio Carreira, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la decisione dell'Agenzia di concedere al ricorrente soltanto una parte dell'indennità differenziale prevista dall'art. 7, n. 2, dello Statuto a seguito dell'interim cui è stato chiamato per il periodo compreso tra il 13 gennaio 2003 e il 15 agosto 2004; |
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condannare la convenuta al pagamento del saldo dell'indennità differenziale dovuta ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello Statuto; |
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condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa, il quale, al pari del consigliere giuridico della convenuta, è stato chiamato ad esercitare, ad interim, le funzioni di capo dell'amministrazione dell'Agenzia, a causa del congedo per malattia del titolare del posto di cui trattasi, impugna la decisione dell'AIPN di dividere l'importo dell'indennità differenziale tra le due persone che hanno assicurato l'interim. Egli si è opposto a tale decisione precisando che contestava di aver lavorato a metà tempo in sostituzione del capo dell'amministrazione e che, di conseguenza, egli avrebbe diritto all'intera indennità differenziale oggetto della controversia.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente adduce la violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, nonché dei principi di corrispondenza tra grado e impiego, di non discriminazione e di proporzionalità.
Egli sostiene che nel caso di specie è stato altresì violato l'obbligo di motivazione degli atti.