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Document C2005/006/17

Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 November 2004 in Case C-457/02: criminal proceedings against Antonio Niselli (Directives 75/442/EEC and 91/156/EEC — Definition of ‘waste’ — Reusable production or consumption residues — Scrap metal)

GU C 6 del 8.1.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-457/02: procedimento penale contro Antonio Niselli (1)

(«Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti - Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione - Rottami ferrosi»)

(2005/C 6/17)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-457/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale penale di Terni con ordinanza 20 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2002, nel procedimento penale a carico di Antonio Niselli, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann e J. P. Puissochet (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni.

2)

La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


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