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Document C2004/314/55

Causa T-397/04: Ricorso della MobilCom AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 ottobre 2004

GU C 314 del 18.12.2004, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/23


Ricorso della MobilCom AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 ottobre 2004

(Causa T-397/04)

(2004/C 314/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il 6 ottobre 2004 la MobilCom AG, con sede in Büdelsdorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. Rappresentanti della ricorrente sono gli avv.ti K. Jacobsen, U. Wellmann e T. Sharpe.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea 14 luglio 2004, in merito all'aiuto C 5/03 (ex N 239/03);

in subordine, annullare l'art. 1 della decisione della Commissione europea 14 luglio 2004, in merito all'aiuto C 5/03 (ex N 239/03), là dove, nell'ultima mezza frase, recita: «a condizione che la Germania soddisfi i requisiti di cui all'art. 2 della presente decisione», e annullare nel loro complesso gli artt. 2 e 3 della decisione suddetta.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato un aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche alla ricorrente compatibile con il mercato comune a condizione che la Germania soddisfi i requisiti di cui all'art. 2 della decisione. In forza di tale condizione la ricorrente deve chiudere per 7 mesi il suo «canale di vendita on-line».

La ricorrente fa valere innanzi tutto che nella fattispecie la Commissione non è competente. Siccome l'attività commerciale della ricorrente, per l'esattezza la promozione di contratti di telefonia mobile, sarebbe rigorosamente circoscritta al territorio tedesco, la concessione dell'aiuto di Stato non potrebbe pregiudicare il commercio tra Stati membri.

Mancherebbe, poi, un adeguato fondamento normativo all'imposizione di una condizione siffatta da parte della Commissione, ragion per cui il Trattato CE ovvero una delle sue disposizioni di attuazione risulterebbe violato.

Secondo la ricorrente, la condizione impostale sarebbe arbitraria giacché carente di motivazione. Essa lamenta, per questo, un errore di valutazione ovvero un mancato esercizio del potere discrezionale. Peraltro la Commissione non avrebbe spiegato in maniera comprensibile perché la decisione impugnata sia una misura necessaria, adeguata e al contempo la meno restrittiva possibile; essa avrebbe così contravvenuto al principio di proporzionalità.


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