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Document C2004/300/22

    Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-328/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3508/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari)

    GU C 300 del 4.12.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/11


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Terza Sezione)

    12 ottobre 2004

    nella causa C-328/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3508/92 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari)

    (2004/C 300/22)

    Lingua processuale: il greco

    Nella causa C-328/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande) contro Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa dell'art. 2, lett. a) ed e), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del detto regolamento.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.


    (1)  GU C 261 del 26.10.2002.


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