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Document C2004/299/09
Imposition by France of public service obligations in respect of scheduled air services within France
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia
GU C 299 del 4.12.2004, p. 16–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/16 |
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia
(2004/C 299/09)
1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Poitiers-Biard e quello di Lyon-Saint-Exupéry.
2. Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Poitiers-Biard e quello di Lyon-Saint-Exupéry sono i seguenti:
Frequenze minime
Durante tutto l'anno devono essere garantiti almeno:
— |
due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì, per un totale di 220 giorni all'anno, |
— |
un viaggio giornaliero di andata e ritorno il sabato e la domenica per 44 settimane all'anno. |
I servizi devono essere effettuati tra Poitiers e Lyon.
Tipi di aeromobili utilizzati
I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati.
Orari
Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare durante la settimana un volo di andata e ritorno in giornata e consentire una permanenza di almeno 7 ore sia a Lione che a Poitiers.
Politica commerciale
I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.
Continuità del servizio
Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per ragioni direttamente imputabili al vettore non deve superare, ogni anno, il 3 % dei voli programmati. Inoltre, il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.
I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che l'inosservanza degli oneri di servizio pubblico nell'esercizio di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.