EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/284/50

Causa T-374/04: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 settembre 2004

GU C 284 del 20.11.2004, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/25


Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 settembre 2004

(Causa T-374/04)

(2004/C 284/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 settembre 2004, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Claus-Dieter Quassowski e dalla sig.ra Annette Tiemann, assistiti dagli avv.ti Dieter Sellner e Ulrich Karpenstein, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, K(2004)2515/2 def.);

annullare l'art. 2 della detta decisione nella parte in cui, alle lett. da a) a c), ordina alla Repubblica federale di Germania di effettuare e di notificare alcune modifiche al piano nazionale di assegnazione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata riguarda il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di gas ad effetto serra che è stato notificato dalla Germania ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE. Nella decisione, la Commissione solleva obiezioni in merito alle correzioni ex post delle assegnazioni di quote di emissioni di gas ad effetto serra (c. d. adeguamenti ex post verso il basso) previste dal piano di assegnazione nazionale tedesco. Secondo la Commissione, per questo motivo il piano è incompatibile con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE (1).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe l'art. 9, n. 3, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2003/87. L'allegato III non vieterebbe agli Stati membri di contrastare le «sovra allocazioni» mediante «adeguamenti ex-post». Al contrario, la direttiva 2003/87 richiederebbe che gli Stati membri revocassero una decisione di assegnazione basata su dati errati.

La decisione impugnata violerebbe anche l'art. 176 CE, in quanto la Commissione non potrebbe vietare agli Stati membri di dare un ulteriore contributo alla protezione del clima revocando le quote di emissioni assegnate quando queste non abbiano raggiunto il loro scopo.

Infine, la Commissione non avrebbe considerato che i nuovi entranti sul mercato non possono essere «indebitamente favoriti» già per il fatto che gli adeguamenti ex post possono essere previsti solamente verso il basso. Sotto questo profilo, la decisione impugnata conterrebbe un evidente errore di motivazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


Top