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Document C2004/284/24
Case C-420/04 P: Appeal brought on 29 September 2004 by Georgios Gouvras against the judgment delivered on 15 July 2004 by the Third Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in Joined Cases T-180/02 and T-113/03 between G. Gouvras and the Commission of the European Communities
Causa C-420/04 P: Ricorso di Georgios Gouvras avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 15 luglio 2004, cause riunite T-180/02 e T-113/03, G. Gouvras contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 settembre 2004
Causa C-420/04 P: Ricorso di Georgios Gouvras avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 15 luglio 2004, cause riunite T-180/02 e T-113/03, G. Gouvras contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 settembre 2004
GU C 284 del 20.11.2004, p. 12–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 284/12 |
Ricorso di Georgios Gouvras avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 15 luglio 2004, cause riunite T-180/02 e T-113/03, G. Gouvras contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 settembre 2004
(Causa C-420/04 P)
(2004/C 284/24)
Il 29 settembre 2004 Georgios Gouvras, rappresentato dagli avv.ti A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 15 luglio 2004, nelle cause riunite T-180/02 e T-113/03, G. Gouvras contro Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare e statuire
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statuendo poi mediante nuove disposizioni,
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in subordine,
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Motivi e principali argomenti:
Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto per aver affermato che la Commissione aveva fornito al ricorrente le informazioni necessarie per consentirgli di far valere i suoi interessi prima di accettare di essere distaccato nell'interesse del servizio. Infatti, essa non lo ha informato della decisione di fissare la sua sede di servizio ad Atene e delle conseguenze economiche che ne derivano, quali la soppressione del suo diritto all'indennità di dislocazione e del suo diritto al rimborso delle spese di viaggio annuali nonché l'applicazione alla sua retribuzione del coefficiente correttore applicabile alla Grecia.
Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver rilevato che le condizioni poste dall'art. 85 dello Statuto erano soddisfatte nel caso di specie. Infatti, la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 85 dello Statuto presuppone un'irregolarità di pagamento di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza o la cui erroneità sia così evidente che egli non poteva non accorgersene. Orbene, in mancanza di disposizioni esplicite nello Statuto che disciplinino la fissazione della sede di servizio, non può trattarsi nel caso di specie di un'irregolarità e, ad ogni modo, considerate le esitazioni della Commissione stessa in merito ai diritti del ricorrente, non si può presumere che quest'ultimo ne avesse conoscenza.
Infine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che, nonostante la situazione eccezionale del ricorrente la cui sede di servizio è stata modificata più di nove mesi dopo che egli era stato distaccato, la Commissione poteva legittimamente respingere la sua domanda, presentata ai sensi dell'art. 38, lett. d), dello Statuto, con cui egli chiedeva di poter trasferire, nelle condizioni previste dall'art. 17 dell'allegato VII allo Statuto, gli importi indispensabili per sostenere le spese a cui doveva far fronte a Lussemburgo, sua sede di servizio abituale.