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Document C2004/284/17

    Causa C-367/04 P: Ricorso della Deutsche Post AG e della DHL Express (Italy) S.r.l. (già DHL International S.r.l.), contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl/Commissione, sostenuta dalla Repubblica Italiana e dalla Poste Italiane SpA, proposto il 24 agosto 2004 (fax del 20 agosto 2004)

    GU C 284 del 20.11.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 284/8


    Ricorso della Deutsche Post AG e della DHL Express (Italy) S.r.l. (già DHL International S.r.l.), contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl/Commissione, sostenuta dalla Repubblica Italiana e dalla Poste Italiane SpA, proposto il 24 agosto 2004 (fax del 20 agosto 2004)

    (Causa C-367/04 P)

    (2004/C 284/17)

    Il 24 agosto 2004 (fax del 20 agosto 2004), la Deutsche Post AG e la DHL Express (Italy) S.r.l. (già DHL International S.r.l.), rappresentate dai sigg. Jochim Sedemund e Thomas Lübbig, Rechtsanwälte, Freshfields Bruckhaus Deringer, Potsdamer Platz 1, D-10785 Berlin (Germania), hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl/Commissione, sostenuta dalla Repubblica Italiana e dalla Poste Italiane SpA.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1.

    annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 27 maggio 2004, causa T-358/02 (1) e accogliere il ricorso della Deutsche Post AG e della DHL Express (Italy) S.r.l. 3 dicembre 2002;

    2.

    condannare la convenuta e le intervenienti alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso è diretto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 27 maggio 2004, causa T-358/02, DPAG e a./Commissione. In tale ordinanza, il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso della Deutsche Post AG e della DHL Express (Italy) S.r.l. 3 dicembre 2002. A giudizio del Tribunale, non hanno saputo fornire la prova dell'esistenza della legittimazione ad agire. Nel ricorso le ricorrenti sostengono, al contrario, che la decisione della Commissione le riguarda direttamente e individualmente, cosicché esse sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Poiché le ricorrenti, inoltre, comprovano il necessario interesse ad agire, la detta ordinanza del Tribunale di primo grado 27 maggio 2004, a loro avviso, deve essere annullata e il ricorso della Deutsche Post AG e della DHL Express (Italy) S.r.l. 3 dicembre 2002 deve essere accolto.


    (1)  GU C 228 dell'11 settembre 2004.


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