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Document C2004/284/11

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 30 settembre 2004, nella causa C-481/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Direttive 2001/12/CE e 2001/13/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Condizioni eque, uniformi e non discriminatorie di accesso all'infrastruttura — Licenze delle imprese ferroviarie — Regime comune — Omesso recepimento entro il termine prescritto»)

    GU C 284 del 20.11.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 284/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Sesta Sezione)

    30 settembre 2004

    nella causa C-481/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

    («Inadempimento di uno Stato - Direttive 2001/12/CE e 2001/13/CE - Ferrovie comunitarie - Sviluppo - Condizioni eque, uniformi e non discriminatorie di accesso all'infrastruttura - Licenze delle imprese ferroviarie - Regime comune - Omesso recepimento entro il termine prescritto»)

    (2004/C 284/11)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa C-481/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils) contro Granducato di Lussemburgo (agenti: sigg. S. Schreiner e M. Thill), avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 19 novembre 2003, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, A. La Pergola e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive.

    2)

    Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


    (1)  GU C 7 del 10.1.2004.


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