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Document C2004/284/09

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 30 settembre 2004, nella causa C-359/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/270/CEE — Tutela dei lavoratori — Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute — Mancato recepimento»)

GU C 284 del 20.11.2004, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 settembre 2004

nella causa C-359/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 90/270/CEE - Tutela dei lavoratori - Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute - Mancato recepimento»)

(2004/C 284/09)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-359/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. S von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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