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Document C2004/284/05

    Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 settembre 2004, nel procedimento C-19/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania)]: Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contro O2 (Germany) GmbH & Co. OHG («Politica economica e monetaria — Regolamento (CE) n. 1103/97 — Introduzione dell'euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro — Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione — Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni — Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” — Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»)

    GU C 284 del 20.11.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 284/3


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Grande Sezione)

    14 settembre 2004

    nel procedimento C-19/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania)]: Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contro O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (1)

    («Politica economica e monetaria - Regolamento (CE) n. 1103/97 - Introduzione dell'euro - Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro - Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione - Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni - Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” - Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»)

    (2004/C 284/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-19/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht München I (Germania), con ordinanza del 17 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 20 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Verbraucher-Zentrale Hamburg eV e O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Una tariffa, quale il prezzo per minuto di cui trattasi nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell'art. 5, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino. La circostanza che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell'unità utilizzata come base di calcolo dell'importo finale fatturato o che tale tariffa rappresenti per il consumatore l'elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante ai fini di tale valutazione.

    2)

    Il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d'arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti sancito dall'art. 3 del detto regolamento e l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro perseguito dallo stesso regolamento, vale a dire che siffatta prassi d'arrotondamento non influisca sugli importi contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.


    (1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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