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Document C2004/273/56
Case T-261/04: Action brought on 21 June 2004 by Alain Crespinet against the Commission of the European Communities
Causa T-261/04: Ricorso del sig. Alain Crespinet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2004
Causa T-261/04: Ricorso del sig. Alain Crespinet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2004
GU C 273 del 6.11.2004, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/28 |
Ricorso del sig. Alain Crespinet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2004
(Causa T-261/04)
(2004/C 273/56)
Lingua processuale: il francese
Il 21 giugno 2004 il sig. Alain Crespinet, domiciliato in Rosières (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione che assegna al ricorrente medesimo i suoi punti di priorità per l'esercizio di promozione 2003, nonché la decisione di non iscrivere il suo nome nella lista dei dipendenti promossi al grado A5 per il detto esercizio; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa il ricorrente si oppone al diniego dell'APN di promuoverlo al grado A5, nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003, in seguito all'assegnazione, per tale esercizio, di un numero di punti di priorità insufficiente per raggiungere la soglia di punteggio necessaria per essere preso in considerazione ai fini di una promozione.
A sostegno delle sue pretese il ricorrente fa valere:
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la violazione degli artt. 5, 7 e 26 dello Statuto; |
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la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto e delle Disposizioni generali di attuazione; |
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la violazione del principio di corrispondenza tra il grado e le mansioni; |
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la violazione del principio di idoneità alla promozione; |
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la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. |
Il ricorrente reputa in particolare che l'attribuzione di un punto per ogni anno passato nel grado, come prevista dall'art. 12, n. 3, delle Disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello Statuto, premi l'anzianità nel grado dei dipendenti promuovibili senza tener conto dei reali meriti di cui essi hanno dato prova durante gli anni in relazione ai quali sono stati redatti i rapporti informativi.