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Document C2004/273/55

Causa T-168/04: Ricorso della L D S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 14 maggio 2004

GU C 273 del 6.11.2004, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/28


Ricorso della L D S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 14 maggio 2004

(Causa T-168/04)

(2004/C 273/55)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui il ricorso è stato redatto: il tedesco

Il 14 maggio 2004 la L D S.A., con sede in Huercal de Almeria (Spagna), rappresentata dal sig. M. Knospe, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Julius Sämann Ltd., con sede in Zug (Svizzera)

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della decisione del convenuto UAMI 15 marzo 2004 nel procedimento R 326/2003-2 in relazione alla domanda di marchio n. 252 288;

condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo «Aire Limpio» per beni e servizi rientranti nelle classi 3, 5 e 35 (tra gli altri, profumeria, oli essenziali, deodoranti per ambienti, pubblicità) – Domanda 252 288

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Julius Sämann Ltd.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

I marchi figurativi nazionali e internazionali nonché i marchi figurativi comunitari n. 91 991 in forma di abeti con varie scritte per beni della classe 5 (prodotti per rinfrescare l'aria)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione. Diniego della registrazione per i beni delle classi 3 e 5.

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94;

Assenza di somiglianza tra i segni;

Violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94.


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