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Document C2004/273/31

    Causa C-384/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), con ordinanza 30 luglio 2004, nel procedimento Commissioners of Customs and Excise e H.M. Attorney-General contro Federation of Technological Industries e altre 53 parti

    GU C 273 del 6.11.2004, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/18


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), con ordinanza 30 luglio 2004, nel procedimento Commissioners of Customs and Excise e H.M. Attorney-General contro Federation of Technological Industries e altre 53 parti

    (Causa C-384/04)

    (2004/C 273/31)

    Con ordinanza 30 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 settembre 2004, nel procedimento Commissioners of Customs and Excise e H.M. Attorney-General contro Federation of Technological Industries e altre 53 parti, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se l'art. 21, n. 3, della direttiva del Consiglio 77/388/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2000/65/CE, consenta agli Stati membri di disporre che chiunque possa essere considerato responsabile del pagamento dell'imposta in solido con ogni debitore dell'imposta di cui all'art. 21, n. 1, o 21, n. 2, subordinatamente solo ai principi generali del diritto comunitario, vale a dire che tale provvedimento risulti oggettivamente giustificabile, logico e rispondente ai principi di proporzionalità e certezza del diritto.

    2)

    Se l'art. 22, n. 8, della direttiva, consenta agli Stati membri di disporre che il debitore d'imposta, così individuato, ovvero un determinato soggetto passivo sia tenuto a fornire una cauzione per l'imposta dovuta da altro soggetto passivo, subordinatamente al solo rispetto dei menzionati principi generali.

    3)

    In caso di soluzione negativa alla questione sub 1, quali siano i limiti oltre a quelli imposti dai menzionati principi generali, inerenti all'esercizio del potere attribuito dall'art. 21, n. 3, della direttiva.

    4)

    In caso di soluzione negativa alla questione sub 2, quali siano i limiti oltre a quelli imposti dai menzionati principi generali, inerenti all'esercizio del potere attribuito dall'art. 22, n. 8, della direttiva.

    5)

    Se la direttiva, come modificata, precluda agli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale dei debitori d'imposta ovvero di imporre ad un determinato debitore d'imposta l'obbligo di fornire cauzioni per l'imposta dovuta da altro soggetto passivo al fine di prevenire le frodi nell'ambito del sistema dell'IVA e di garantire la tutela del gettito fiscale derivante dal sistema medesimo, sempre che tali provvedimenti rispondano ai menzionati principi generali di diritto.


    (1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


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